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1934-2004: 70 anni di giustizia minorile in Italia

Riflessioni sul ruolo e sulla evoluzione della magistratura onoraria minorile

Il tema dei giudici onorari minorili è uno di quelli cruciali della giustizia minorile, perchè la magistratura onoraria ha dato un significato preciso ed effettivo alla specializzazione del giudice minorile. Non è un caso che nel tentativo di vanificare tale specializzazione, la funzione dei giudici onorari sia stata uno dei principali punti di attacco da parte del progetto di riforma governativo dei tribunali per i minorenni.



La nostra Associazione peraltro, pur riconoscendo il fondamentale apporto culturale e di esperienza dei giudici onorari alla realizzazione della giustizia minorile, non ritiene che nulla debba essere modificato in tale materia – sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista delle prassi di lavoro - atteso che il dibattito in corso già da tempo all’interno dell’AIMMF ha evidenziato la necessità di una “rivisitazione” di tale ruolo alla luce dei cambiamenti sociali e normativi intervenuti nel corso di tanti anni dalla sua istituzione.

Intendiamo pertanto aprire a tutti i soci tale dibattito, facendo leva su quella tensione culturale che in tanti anni di lavoro vi è stata tra magistrati togati ed onorari all’interno degli uffici giudiziari minorili - alla quale siamo stati richiamati anche da uno dei “padri” della giustizia minorile, il collega Italo Cividali - tensione che ha prodotto risultati importanti nella crescita della cultura minorile all’interno dell’Associazione, della magistratura e della società tutta e che riteniamo possa continuare a produrre risultati fecondi.

Il dibattito viene aperto con le relazioni introduttive che sono state predisposte dai Consiglieri Fadiga e Maurizio, i quali ringrazio a nome dell'Associazione per l'importante  lavoro realizzato , con l’auspicio che possa essere arricchito dai contributi che perverranno da parte di tutti soci e che possa essere ripreso all’interno delle singole sezioni locali dell’AIMMF

Il Presidente dell’AIMMF  dott. Pasquale Andria  al Consiglio Direttivo del 28.5.04

Gli interventi

- Dott. Luigi Fadiga , Presidente Sezione Minori e Famiglia della C.A. di Roma
- Dott. Roberto Maurizio, G.O. T.M. Torino link all'articolo Il ruolo del giudice onorario minorile
- Dott. Giancristoforo Turri, Procuratore T.M. Trento
- Dott. Giuseppe Dimattia, G.O. T.M. Venezia
- Dott.ssa Roberta Bommassar, G.O. T.M. Trento
- Dott. Mario Santini, G.O. T.M. Firenze
- Dott.ssa Pina Cucco, G.O. T.M. Salerno
- Dott.ssa Gemma Rota, Già G.O. T.M. Torino
- Dott.ssa Piera Serra, Già G.O. T.M. Bologna Il ruolo del giudice onorario minorile(10.1.05)

 

 




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Il ruolo del giudice onorario minorile
Dott. Giuseppe Dimattia*

Qualche riflessione sul ruolo del giudice onorario Prendendo lo spunto dalla proposta di Luigi Fadiga nel Forum, sottolineo “Il tema dei giudici onorari minorili è uno di quelli cruciali della giustizia minori-le, perché la magistratura onoraria ha dato un significato preciso ed effettivo alla specializzazione del giudice minorile. Non è un caso che nel tentativo di vanificare tale specializzazione, la funzione dei giudici onorari sia stata uno dei principali punti di attacco da parte del progetto di riforma governativo dei tribunali per i mi-norenni.”



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GIUDICI ONORARI, CONSULENZE TECNICHE, PSICOLOGIA NELLA GIUSTIZIA MINORILE.
Dott.ssa Roberta Bommassar*

Le considerazioni che seguiranno rappresentano la sistematizzazione di un intervento che è stato presentato all'interno di un incontro di lavoro che l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia ha organizzato a Trieste il 9 e 10 febbraio 2001.



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Dott. Mario Santini - Giudice onorario del T.M. di Firenze

Il Tribunale per i minori ha una funzione specifica ed una struttura funzionale idonea alla funzione. Funzione e struttura hanno sia una validazione storica sia una giustificazione nell'attualità. Qualsiasi riforma possibile non può essere che caratterizzata da procedimenti atti a rendere più efficace l'esistente, qualificando e riqualificando i giudici togati ed i giudici onorari per esprimere nella complementarietà dei saperi  la specificità del "giudice minorile".-



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Dott.ssa Pina Cucco, Giudice onorario presso il T.M. di Salerno

Vorrei far precedere ,d alcune considerazioni sul ruolo e le competenze del giudice onorario,una riflessione di carattere più generale sui rapporti che caratterizzano il Tribunale per i minorenni con il Territorio che presiede, perché ritengo che da queste relazioni  discendano il significato e l’identità del G.O.



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Giudice-Psicologo: tribunali per i minorenni nella bufera
Dott.ssa Gemma Rota Surra*

I. Premessa

Varie istituzioni e servizi sono preposti alla cura, alla tutela e all’educazione dei minori, e tutti coloro che operano in questi settori sono da tempo interessati a una riforma giudiziaria seria, che tenga conto di quanto sia cambiato in questi ultimi anni non solo nel mondo della giustizia, ma nell’intera società civile.




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Informazioni, indicazioni e suggerimenti ai servizi socio assistenziali e sanitari delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla tutela giudiziaria dei minori

(a cura della Corte d’Appello , Tribunale e Procura minorenni di Torino)

Il documento che viene presentato è quello inviato da parte degli Uffici giudiziari minorili agli assessori regionali alla sanità e ai servizi sociali delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

 



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Seminario di studio organizzato dall'AIMMF- Zona Nord

"Rilevazione e confronto sulle prassi degli Uffici giudiziari, in relazione ad alcuni nodi critici del diritto e della procedura civile minorile"

Castiglione delle Stiviere, 22 e 23 maggio 2004

IL RUOLO DEL PM NELLE PROCEDURE CIVILI MINORILI
-
Valentina Sellaroli* -

Per anni il ruolo del PM nell’ambito delle procedure civili minorili è stato appiattito su quello che svolgeva il PM ordinario che interveniva nei procedimenti in tema di persone e famiglia, ove la legge prevedesse detta partecipazione: un intervento meramente formale, assolutamente estraneo ad un vero ruolo partecipativo e/o informativo e totalmente avulso da uno scopo particolare, fosse questo di tipo sostanziale o meramente giuridico-formale. Insomma, una mera presenza assistenza alle udienze o un mero parere all’esito di procedimenti cui non aveva partecipato e di cui “leggeva” spesso solo il trasposto cartaceo.


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Petizione per una più estesa applicazione della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori nell’ordinamento giuridico italiano

Documento a seguito del Convegno UNICEF del 29 aprile 2004 "LA PAROLA AI BAMBINI"

Premessa

Le associazioni, le ONG e i singoli sottoscrittori della presente petizione considerato

che l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, ratificata dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, obbliga gli Stati parti a garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa (art. 12.1) e che le opinioni del fanciullo debbano essere prese debitamente in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.


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(La Gazzetta del Mezzogiorno del 2.4.2003)

NON IGNORATE L’ADOZIONE MITE

Che il numero dei bambini dichiarati adottabili e poi adottati sia andato notevolmente diminuendo negli ultimi anni è fatto abbastanza noto. Meno nota è invece l’entità del fenomeno, che sta assumendo proporzioni davvero clamorose, se confrontato all’aumento delle domande di adozione. Per rendersene conto basta rilevare, con riferimento alle sole province di Bari e Foggia (che costituiscono il distretto giudiziario di Bari), che a fronte delle 25 adozioni nazionali pronunziate nel 2001 e delle 18 del 2002 vi sono state negli stessi anni rispettivamente 406 e 481 domande di adozione: ben 844 famiglie (381 nel 2001 e 463 nel 2002) non hanno potuto quindi ottenere l’adozione, pur essendo state valutate positivamente, perché non vi erano bambini da adottare. È vero che molte coppie si orientano verso l’adozione internazionale, ma è anche vero che i costi di quest’ultima, che sono tuttora alti, spesso scoraggiano gli aspiranti adottanti.


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(La Gazzetta del Mezzogiorno del 18.2.2004)

L’adozione mite dà buoni frutti

L’adozione mite sei mesi dopo: dai primi mesi della su attuazione presso il nostro Tribunale scaturiscono alcune interessanti indicazioni.

1- La prima è che 30 minori non sono più ospiti di istituti assistenziali: di essi 12 sono rientrati nella loro famiglia (a seguito di pressante sollecitazione accompagnata da altri sostegni dei servizi sociali), 15 sono stati accolti in affidamento familiare da altrettante famiglie disponibili, 3 sono stati adottati. Inoltre sono state presentate 70 domande di adozione mite. Quando si consideri che il primo scopo di questa iniziativa è proprio quello di attuare la norma per cui il ricovero di minori in istituti deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento di comunità di tipo familiare, si può dire che è un risultato rispondente alle aspettative. Troppi infatti sono tuttora i bambini che trascorrono vari anni privi di quell’affetto familiare che il pur valido impegno del personale degli istituti non dà.