Post Formats


Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

Il Tribunale per i minorenni di Milano, in un procediento per l’accertamento delllo stato di abbandono di un minore, autorizza il curatore speciale a proporre azione ex art. 263 cod. civ., di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, avanti al Tribunale Ordinario. Infatti dalle indagini effettuate dalla Procura per i minorenni era emerso che il minore era nato da maternità surrogata, con ovodonazione.



Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

La sentenza risolve, in senso favorevole, l'ammissibilità al patrocinio a spese dello stato nel caso di ricorsi ex art. 31 comma terzo, d.lgs 286/1998, sulla base dell'assunto che la soluzione contraria sarebbe in contrasto con i principi, anche del diritto europeo, che assicurano l'effettività della tutela giurisdizionale.

Testo: vedi

 







Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

Autorità giudiziaria: Corte Costituzionale

Estensore: Lattanzi

Tipo e data provvedimento: sentenza 28 aprile 2017, n° 90

Sommario: dichiara l' illegittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 9, lett. a) del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi indicati (delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni).



Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva

Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione, sezione 1°

Estensore: Lamorgese

Tipo e data provvedimento: sentenza 10 maggio 2017, n° 11504

Sommario: L'assegno divorzile ha fondamento inderogabile nel dovere di solidarietà economica » (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost.), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"). Tale è il fondamento sia quanto alla natura "assistenziale" dell’assegno, in favore dell'ex coniuge economicamente più debole (art. 2 Cost.), sia quanto alla sua doverosità (art. 23 Cost.). In carenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima. Il parametro di riferimento - al quale rapportare l’adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» del richiedente, che dà diritto all’assegno - è stato costantemente individuato dalla Corte nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24).





Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva

Autorità giudiziaria: Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera

Tipo e data provvedimento: sentenza Paradiso e Campanelli c. Italia, del 24 gennaio 2017. Ricorso 25358/12

Sommario:La Grande Camera ha ribaltato la precedente decisione del 27 gennaio 2015, con cui la II sezione aveva accolto il ricorso dei signori Campanelli e Paradiso contro sentenza della Corte d'Appello di Campobasso. Tale sentenza, che confermava precedente sentenza del Tribunale per i minorenni, aveva dichiarato adottabile un minore nato in Russia da maternità surrogata, dall'unione di gameti non appartenenti ai ricorrenti.