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Statuto

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Statuto dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

1. Denominazione e scopi
L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia si propone di:
- tutelare e promuovere i diritti dei minorenni e della famiglia;
- far conoscere e mettere in comune le esperienze concrete e gli approfondimenti culturali nel campo dell’attività giudiziaria minorile e familiare;
- operare per l’attuazione diretta e la promozione di una formazione specializzata dei magistrati che svolgono funzioni minorili e familiari;
- studiare e proporre modifiche legislative e progetti sociali relativi ai minorenni e alla famiglia;
- promuovere incontri fra i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali minorili e familiari e fra essi e cultori delle scienze umane e operatori sociali.
L’Associazione aderisce alla “Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille” ("International association of juvenile and family court magistrates” ,“Associacion internacional de magistrados de la juventud y de la familia”).

2. Durata, sede e struttura organizzativa
L’Associazione è a tempo indeterminato e ha sede sociale in Roma.
L’Associazione si articola in tre zone:
- Italia settentrionale, comprendente i distretti giudiziari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Brescia, Trento, Bolzano, Venezia e Trieste;
- Italia centrale, comprendente i distretti giudiziari di Firenze, Perugia, Ancona, Roma, L’Aquila, Campobasso, Sassari e Cagliari;
- Italia meridionale, comprendente i distretti giudiziari di Napoli, Salerno, Potenza, Bari, Lecce, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Caltanissetta e Catania.

3. Soci
L’Associazione comprende soci effettivi e soci onorari.
Possono essere ammessi quali soci effettivi, a loro domanda:
- i magistrati ordinari che svolgono funzioni in materia di diritto delle persone e della famiglia,
- i magistrati ordinari e onorari che abbiano uno specifico interesse culturale ai problemi dei minorenni e della famiglia.
I soci effettivi devono pagare la quota sociale annuale.
Possono essere nominati soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo minorile e familiare sia a livello scientifico
che sul piano operativo.
La qualità di socio dell’associazione cessa:
- per dimissioni;
- per radiazione a causa di indegnità;
- per decadenza in seguito a morosità protratta per due anni e non sanata.
Contro la deliberazione di radiazione o la dichiarazione di decadenza il socio può proporre ricorso diretto al Presidente, che sottopone il ricorso per l’esame alla prima Assemblea Generale.
La qualità di socio non si perde con il passaggio a diverse funzioni o con la cessazione dell’appartenenza all’ordine giudiziario per i magistrati ordinari, né con le dimissioni o la non riconferma nell’incarico giudiziario per i magistrati onorari.

4. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario generale;
- il Tesoriere;
- il Comitato di presidenza;
- le Assemblee di zona;
- i Delegati di zona;
- le Assemblee di sezione;
- i Segretari di sezione.

5. Assemblea generale
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
Essa si riunisce almeno una volta l’anno e deve essere convocata obbligatoriamente, entro sessanta giorni, quando ne faccia richiesta scritta
almeno un decimo dei soci effettivi.
La convocazione deve avvenire mediante avviso personale inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima del giorno fissato e indicante il luogo, il tempo e la specifica elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea generale mediante un rappresentante, che sia socio effettivo, munito di delega scritta.
Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe.
Il voto elettorale per il Consiglio direttivo non può essere delegato.
L’Assemblea, all’inizio dei lavori, nomina tra i soci presenti un presidente ed un segretario.
L’Assemblea generale delibera su tutte le questioni poste all’ordine del giorno e, in particolare:
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- approva la relazione del Presidente dell’Associazione e statuisce in ordine alla futura attività, fornendo precise indicazioni al Consiglio direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio direttivo o di almeno un quinto dei soci effettivi, in ordine alle eventuali modificazioni dello statuto;
- decide sul ricorso avverso la delibera del Consiglio direttivo di radiazione o decadenza di un socio;
- delibera sullo scioglimento dell’Associazione nominando uno o più Commissari per la verifica dei conti e specificando l’ente cui dovranno devolversi ali eventuali fondi residui.
Hanno diritto di voto, direttamente o mediante delega, i soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale anche per l’anno in corso.
Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono adottate con voto palese a maggioranza semplice dei votanti.
Le deliberazioni su questioni procedurali attinenti all’Assemblea generale sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti senza tenere conto dei soci rappresentati per delega.
Le deliberazioni aventi come oggetto modifiche statutarie richiedono la partecipazione, diretta o delegata, di almeno un quinto dei soci effettivi.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è richiesta la partecipazione, diretta o delegata, di almeno la metà dei soci effettivi.

6. Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da dodici soci eletti dall’Assemblea generale fra i soci effettivi e dai tre delegati di zona. Dura in carica tre anni.
Il direttore di Minorigiustizia, che non ne sia componente, fa parte di diritto del Consiglio direttivo con voto consultivo.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno su iniziativa del Presidente e in ogni caso su iniziativa di almeno cinque consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno otto componenti.
Almeno una volta all’anno il Consiglio direttivo si svolge con la partecipazione, con voto consultivo, dei segretari di sezione.
Il Consiglio direttivo, nella prima riunione, con voto palese, elegge fra i suoi componenti, esclusi i delegati di zona, il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario generale e il Tesoriere dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo inoltre, all’inizio del proprio mandato, nomina il direttore, il condirettore, il comitato di redazione e il comitato scientifico della rivista Minorigiustizia e il direttore delle collane editoriali dell’Associazione ed il referente del sito internet.
Chi ha svolto funzioni di Presidente nel triennio precedente non può essere rieletto Presidente per il triennio successivo.
Il Consiglio direttivo:
- delibera in ordine alle iniziative dell’Associazione in sede nazionale e internazionale;
- coordina l’attività dei Delegati di zona;
- promuove e coordina periodicamente convegni e seminari di studio, indice annualmente l’Assemblea statutariamente prevista e, ogni tre anni, il Congresso associativo;
- stabilisce le modalità di partecipazione dell’Associazione a convegni o ad altre iniziative a livello internazionale, nazionale e regionale;
- delibera sull’ammissione di nuovi soci, sulla nomina di soci onorari, sull’accettazione delle dimissioni, sulla radiazione e sulla decadenza di soci;
- approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile;
- delibera in ordine alle spese straordinarie;
- determina la quota sociale annuale;
- delibera sui fondi per le spese delle sezioni e delle zone; nonché di quelle relative alla gestione delle attività editoriali e comunicative;
- svolge le attività preparatorie delle elezioni per il rinnovo degli organi associativi;
- può costituire gruppi di studio e di lavoro;
- delibera mozioni e documenti sui problemi connessi con i fini dell’Associazione;
- revoca motivatamente le cariche sociali e gli incarichi conferiti.

7. Presidente
Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo, l’Assemblea generale e il Comitato di presidenza;
- convoca l’Assemblea generale cui riferisce sull’attività dell’Associazione;
- autorizza il Tesoriere alle spese ordinarie;
- cura i rapporti internazionali, direttamente o mediante deleghe a componenti del Consiglio direttivo.

8. Vicepresidenti
I Vicepresidenti svolgono ogni funzione delegata dal Presidente.
Il Vicepresidente anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

9. Segretario generale
Il Segretario generale:
- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale, del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza;
- redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della documentazione relativi all’ Associazione;
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- svolge le funzioni delegate dal Presidente.

10. Tesoriere
Il Tesoriere:
- riscuote le quote sociali, amministra i fondi dell’Associazione e provvede al pagamento delle spese autorizzate dal Presidente o deliberate dal Consiglio direttivo;
- prepara i bilanci preventivo e consuntivo che sottopone nella prima riunione di ogni anno all’approvazione del Consiglio direttivo;
- comunica entro il 30 aprile di ogni anno ai delegati di zona e ai segretari di sezione l’elenco dei soci delle rispettive zone, segnalando quelli che sono in ritardo nei pagamenti delle quote sociali;
- invita formalmente con lettera scritta i soci morosi a effettuare il pagamento della quota e propone al Consiglio direttivo la decadenza dei soci morosi;
- riferisce all’Assemblea generale una volta all’anno sulla situazione finanziaria dell’Associazione;
- rimborsa le spese e distribuisce i fondi nella misura stabilita ai Segretari di sezione e ai Delegati di zona entro il 31 maggio di ogni anno.

11. Comitato di presidenza
Il Comitato di presidenza, formato dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario generale e dal Tesoriere, delibera in caso di urgenza su ogni materia di competenza del Consiglio direttivo, con obbligo di sottoporre per l’approvazione il proprio operato al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

12. Assemblee di zona
I soci di ciascuna delle tre zone costituiscono l’Assemblea di zona.
L’Assemblea di zona:
- delibera in ordine alle iniziative dell’Associazione nell’ambito della zona;
- stabilisce le modalità di partecipazione dell’Associazione a convegni o ad altre iniziative a livello zonale;
- svolge un’attività di formazione e di studio a livello di zona;
- approva mozioni e documenti sui problemi connessi con i fini dell’Associazione;
- procede all’elezione del Delegato di zona.
Possono partecipare all’Assemblea di zona, direttamente o mediante delega scritta, solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale anche per l’anno in corso, ma ciascun socio presente non può essere portatore di più di due deleghe.
Le deliberazioni su questioni procedurali attinenti all’Assemblea di zona sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti senza tenere conto dei soci rappresentati per delega.
L’elezione del Delegato di zona ha luogo ogni tre anni, almeno trenta giorni prima del Congresso convocato per l’elezione del Consiglio Direttivo, nel corso dell’Assemblea di zona convocata dal Delegato di zona in carica o, in mancanza, dal Segretario generale dell’Associazione.
Il voto elettorale per la nomina del Delegato di zona può essere espresso anche per delega o per corrispondenza.

13. Delegati di zona
Il Delegato di zona dura in carica per un triennio coincidente con la durata del Consiglio direttivo.
Ciascun Delegato nella rispettiva zona:
- promuove e organizza periodici incontri dei magistrati minorili e familiari fra loro e dei magistrati minorili e familiari con magistrati ordinari, esperti e operatori sociali;
- promuove e organizza periodici incontri dei soci e cura ogni iniziativa utile per la realizzazione dei fini associativi;
- convoca almeno due volte l’anno l’Assemblea di zona informandone con congruo anticipo i soci;
- amministra i fondi destinati all’attività della zona.
Il Delegato di zona riferisce periodicamente al Consiglio direttivo sull’attività svolta e sulle istanze e proposte delle sezioni.

14. Sezioni locali o interdistrettuali
Le Sezioni locali sono composte dai soci che svolgono funzioni in ciascun distretto giudiziario o vi risiedono dopo la cessazione dal servizio.
1 soci di distretti limitrofi possono costituire una Sezione interdistrettuale.
Ogni socio è tenuto a pagare annualmente la quota sociale sezionale determinata dall’Assemblea della Sezione locale o della Sezione interdistrettuale.
Ciascuna sezione:
- favorisce, con incontri periodici, il dialogo tra i soci ed il confronto con magistrati, operatori sociali, università e mondo della scuola, per la diffusione dei principi del diritto minorile e familiare nel territorio;
- assume ogni iniziativa utile per la realizzazione dei fini associativi;
- concorre a preparare gli incontri di zona del distretto;
- elegge in apposite assemblee il Segretario di sezione.
I voti per la nomina del Segretario di sezione e per qualsiasi delibera dell’Assemblea di sezione non possono essere delegati né essere espressi per corrispondenza.

15. Segretari di sezione
I Segretari di sezione durano in carica per un triennio coincidente con quello del mandato del Consiglio direttivo.
I Segretari di sezione nel rispettivo territorio:
- promuovono le attività della Sezione locale;
- mantengono i collegamenti con il Delegato di zona, informandolo delle iniziative più significative assunte, e con il Segretario generale e il Tesoriere per l’aggiornamento puntuale dell’elenco dei soci e per la riscossione delle quote sociali;
- convocano, almeno due volte l’anno, le Assemblee sezionali informandone con congruo anticipo i soci;
- riscuotono le quote sociali sezionali e amministrano i fondi della sezione.

16. Elezioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo, entro il 31 gennaio dell’anno in cui scade il suo mandato, provvede ad una consultazione di tutti i soci iscritti, inviando a ciascuno una scheda su cui potranno essere designati al massimo tre candidati.
Il Consiglio direttivo entro il 31 marzo successivo forma la lista elettorale comprendente i trenta soci che abbiano raggiunto il maggior numero di designazioni e in caso di parità di voti i più anziani di età, nomina la Commissione elettorale composta da un presidente e due scrutatori scelti fra soci non candidati e fissa la data di convocazione dell’Assemblea generale per le elezioni.
Il socio eletto delegato di zona è escluso dalla lista per l’elezione del Consiglio direttivo.
Qualsiasi controversia in ordine alla formazione delle liste elettorali è devoluta al giudizio insindacabile della Commissione elettorale.
L’Assemblea generale nel corso della quale avvengono le elezioni per il nuovo Consiglio direttivo è convocata con le formalità previste dall’art. 5. L’avviso di convocazione deve indicare le modalità del voto e contenere in allegato la scheda con la lista dei candidati in ordine alfabetico e relativa qualifica e sede di appartenenza.
Il voto elettorale è espresso a scrutinio segreto nel corso dell’Assemblea generale.
I soci che non partecipano all’Assemblea generale possono far pervenire la scheda votata in una busta chiusa firmata all’esterno dal votante. Tale busta verrà aperta nel corso delle operazioni di voto dalla Commissione elettorale.
Possono essere votati non più di quattro candidati.
Per la validità delle elezioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

 17. Proclamazione degli eletti al Consiglio direttivo
Ultimata la votazione, la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede e proclama eletti al Consiglio direttivo:
- il magistrato ordinario con funzioni di merito e il magistrato onorario, per ciascuna delle tre zone, che abbiano riportato fra i candidati della zona il maggior numero dei voti;
- gli altri sei candidati che, senza tenere conto della residenza, abbiano riportato il maggior numero di voti.
I candidati che abbiano riportato pari numero di voti sono collocati nella graduatoria degli eletti e dei non eletti secondo l’ordine di maggiore anzianità di servizio.
La Commissione elettorale forma processo verbale della votazione, della proclamazione degli eletti e della formazione della graduatoria dei non eletti, processo verbale da custodirsi a cura del Segretario generale.
Le eventuali contestazioni sulla regolarità delle votazioni, sulla proclamazione degli eletti e sulle graduatorie, devono pervenire entro dieci giorni dalla data dell’Assemblea al Presidente uscente, che le trasmette immediatamente alla Commissione elettorale la quale decide insindacabilmente.

 18. Sostituzione
Nell’ipotesi in cui alcuno degli eletti nel Consiglio direttivo cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica, la sostituzione avverrà con il primo dei non eletti secondo le modalità stabilite nell’articolo precedente.

 19. Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione, fatta eccezione per la durata delle funzioni degli organi associativi in carica.
Il presente statuto dell’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia è stato approvato dalla Assemblea generale dei soci che si è svolta a Torino il 15 novembre 2014, come modificato dall’Assemblea generale svoltasi a Firenze il 25 novembre 2005 e come
ulteriormente modificato all'Assemblea Generale svoltasi a Torino il 15 novembre 2014 e sostituisce ad ogni effetto il precedente statuto che era stato approvato dall’Assemblea generale svolta a Caserta il 30 maggio 1993.