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Applicazione dell'art. 14 della legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (21.4.08)

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Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia
Aderente alla"Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia, rilevato che in alcuni tribunali per i minorenni, in attuazione dell’art.14 della legge n.31 del 28 febbraio 2008, è stata disposta la conferma dei giudici onorari prorogati nelle tabelle del corrente anno giudiziario, escludendo i nuovi giudici onorari dall’esercizio delle funzioni giudiziarie,

osserva

La norma di cui all’art. 14 della legge n.31 del 28 febbraio 2008 dispone: "I giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009".

Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 20 marzo u.s. ha chiarito che "i giudici onorari minorili interessati alla proroga, quindi, sono solo quelli che alla data del 31 dicembre 2007 avevano già svolto le funzioni per tre trienni, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno presentato domanda di conferma. Altrettanto ovviamente, la proroga non riguarda i giudici onorari minorili per i quali era consentita la conferma nell’incarico (in quanto avevano svolto uno o due trienni di funzioni) e che non sono stati confermati per determinazione consiliare. Per quanto riguarda i giudici onorari minorili prorogati per legge, essi hanno diritto a svolgere le proprie funzioni "prorogate" presso gli uffici di precedente appartenenza alla data del 31 dicembre 2007".

Il C.S.M. ha poi concluso precisando che "i giudici onorari minorili di nuova nomina, laddove si verifichi l’esubero rispetto all’organico, dovranno considerarsi in soprannumero, riassorbibile naturalmente alla scadenza e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2009".

L’interpretazione della norma fatta propria dal C.S.M., condivisa da questa Associazione, è nel senso che i nuovi GG.OO. in esubero non possono rimanere sospesi rispetto all'incarico conferitogli perchè sono considerati in soprannumero e concorrono, pertanto, insieme agli altri GG.OO., all'attività giudiziaria all’interno dell’ufficio fino a quando non saranno pienamente inseriti nell'organico in modo definitivo dopo il 31.12.09.

Tale interpretazione è rafforzata dall’inciso contenuto nella delibera del C.S.M. citata: “Nel caso in cui, a seguito della proroga per legge si verifichino esuberi rispetto all’organico, i Dirigenti degli Uffici continueranno ad adottare le consuete scelte organizzative per l’utilizzo dei giudici minorili. Così facendo si eviterà ogni disfunzione nell’ufficio, in quanto sarà compito del presidente del Tribunale per i minorenni gestire ed organizzare la partecipazione dei componenti privati alle attività dell’ufficio giudiziario in base alla maggiore disponibilità di giudici onorari, pur nell’osservanza delle prescrizioni della circolare”.

Roma, 19 aprile 2008 - Il Presidente, Maria Rita Verardo