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Corte di Cassazione, sentenza n. 3563 del 17 febbraio 2006 - Falso riconoscimento di paternità: i poteri del Tribunale peri minorenni (26.4.06)

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Falso riconoscimento di paternità: i poteri del Tribunale per i minorenni
di Antonio Di Marco*

La sentenza 3563 del 17.2.2006 merita di essere segnalate perchè è la prima volta che la Cassazione affronta il tema del falso riconoscimento di paternità e dell'azione ex articolo 74 legge adozione.

La Cassazione pur chiamata a decidere su un giudizio di disconoscimento di paternità promossa davanti al Tribunale ordinario, ai sensi dell'articolo 264 c.c. , dal curatore speciale del minore nominato dal Tribunale per i minorenni al termine della procedura di cui all'articolo 74 legge adozioni , si pronuncia sulla natura di questo procedimento. Si tratta, dice la Corte, di un procedimento in cui il Tribunale per i minorenni ha vastissimi poteri per procedere di ufficio atteso che è finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico ovvero ad evitare che le norme sulla adozione possano essere fraudolentemente aggirate pertanto esso inizia di ufficio in base ad una semplice segnalazione del fatto, il Tribunale ha un ampio potere di indagine, senza preclusione alcuna (compresa quindi la possibilità di disporre CTU sul DNA) , ed ha lo scopo di accertare, in via preventiva e sommaria, se sussistono le condizioni per la nomina del curatore speciale che dovrà poi iniziare l'azione di disconoscimento.

La Cassazione poi in questa sentenza ha esaminato il valore probatorio della consulenza tecnica medico legale che attraverso la tecnica del DNA ricombinato permette di accertare, mediante il prelievo di una cellula (generalmente liquidi organici: sangue o saliva) dal presunto padre, dalla madre e dal figlio, l'effettiva paternità biologica. Stante l'assoluto grado di certezza raggiunto da questo tipo di analisi la CTU costituisce, da sola, valido elemento di prova per giungere all'accertamento della paternità ed il rifiuto del convenuto a sottoporvisi deve essere valutata come ammissione della fondatezza della domanda.

L'applicazione di questo principio, che dettato in materia di disconoscimento certamente è applicabile anche nelle procedure di riconoscimento ex art 269 c.c. , renderà oltremodo spedita la definizione dei processi per la dichiarazione di paternità. Infatti abrogata dalla corte Costituzionale la fase dell'ammissibilità precedentemente prevista dell'art 274 c.c., basterà ammettere come unico mezzo di prova una CTU sul DNA ricombinato per giungere sollecitamente all'accertamento della verità sulla paternità. Sarà poi compito del giudice minorile attivarsi, anche di ufficio, per accertare se il riconoscimento realizza effettivamente l'interesse del minore e valutare la fondatezza delle pretese economiche avanzate per il suo mantenimento.

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* Giudice presso il Tribunale per minorenni di Napoli