Post Formats

Corte di Cassazione, sentenza n. 396 del 2006 - Ricorribile per cassazione il decreto della Corte d'Appello - Sezione minorenni - in materia di volontaria giurisdizione (6.3.06)

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Un’importante decisione per la regolamentazione del procedimento civile minorile
di Antonio Di Marco*

 

Questa breve nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 396 del 11 gennaio 2006 intende dare impulso sul nostro sito, con la collaborazione dello scrivente, alla rubrica di aggiornamento sulle novità giurisprudenziali nella materia del diritto minorile.

La sentenza n. 396 del 11 gennaio 2006 merita una segnalazione perché per la prima volta è stato dichiarato ammissibile il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti assunti dai Tribunali per i minorenni ai sensi dell’articolo 31 T.U. sugli stranieri.

Finora la Cassazione aveva sempre ritenuto non soggetti a ricorso i decreti dell’A.G. minorile. In particolare in tema di permesso di soggiorno al genitore straniero per esigenze di cura del figlio minore che si trova in Italia la Suprema Corte di recente (4798 del 4.3.2005) aveva affermato che tali decisioni non sono soggette a ricorso per Cassazione ex articolo 111 Cost. sia perché difettano del requisito della decisorietà in quanto prese allo stato degli atti e quindi sempre modificabili sia perché trattasi di procedimenti unilaterali in quanto non è possibile individuare un soggetto portatore di un interesse contrapposto a quello del minore.

Con la sentenza 396/06 la Cassazione ribalta questi concetti. Si afferma infatti che le decisioni prese nel prevalente interesse del minore (che ai sensi dell’art. 3 della convenzione di New York è da intendersi solo come criterio guida ai fini della decisione) non escludono il carattere decisorio della pronuncia ed il carattere multilaterale del procedimento quando si verta in materia di attribuzione di un bene della vita. La Suprema Corte individua nel diritto all’unità familiare ed alla reciproca assistenza tra tutti i membri della famiglia il bene della vita messo in discussione in caso si neghi al genitore straniero di un minore che si trova in Italia il permesso di soggiorno . Anche la facoltà attribuita al tribunale per i minorenni di rivedere il provvedimento in qualunque momento al sopraggiungere di fatti nuovi, revocando il permesso o accordandolo se in un primo momento rigettato, non impedisce, secondo la sentenza in esame, alla decisione di acquisire valore di cosa giudicato seppur nella forma particolare del giudicato “rebus sic stantibus”.

In attesa che questo nuovo indirizzo si consolidi o che, se il contrasto permane, la questione giunga all’esame delle Sezioni Unite alcune sintetiche osservazioni si impongono.

E’ chiaro che le argomentazioni svolte nella sentenza 396 si attagliano non solo al tipo di procedimento preso in esame dalla Corte ma anche a tutti i procedimenti in materia di affidamento dei minori o che impongono prescrizioni ai genitori limitative dei rapporti con i figli o limitative della potestà in quanto anche queste vanno tutte ad incidere sul bene della vita costituito dall’unità familiare e sul diritto alla reciproca assistenza dei membri della famiglia. D'altronde l’attuale situazione che vede ricorribili per cassazione i provvedimenti in materia di affidamento della prole se assunti dal Tribunale ordinario, anche se in procedimenti in camera di consiglio come quelli previsti dall’art 710 c.p.c. , e non i provvedimenti aventi analogo contenuto e forme procedurali solo perché assunti dal Tribunale per i minorenni appare anacronistica legata ad un giudizio di disvalore nei confronti della famiglia naturale e gravemente lesiva del diritto costituzionalmente garantito (art 3 e 24 Cost) a tutti i cittadini di difendersi in maniera eguale in giudizio.

Nel merito, con una decisone deludente rispetto alle premesse poste, il ricorso è stato rigettato dalla Cassazione che ha ritenuto conforme alla legge la decisone della sezione minorenni della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di permesso di soggiorno del genitore perché i gravi motivi previsti dall’art 31 T.U. sugli stranieri debbono essere connessi ad una temporanea ed eccezionale contingenza negativa e non ad un durevole situazione di disagio del minore……..

vai al testo della sentenza

* Giudice presso il Tribunale per minorenni di Napoli