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L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio (15.6.06)

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L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione divorzio* di Elisa Ceccarelli

L’ascolto dei figli minorenni da parte del giudice non era contemplato nelle norme sulla separazione, ma era stato introdotto dalla legge sul divorzio, nella quale era previsto che il presidente li sentisse, ove lo ritenesse “strettamente necessario, anche in considerazione della loro età” .

Il nuovo art. 155 sexies prevede invece l’ascolto del minore come uno degli adempimenti del giudice che “dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.

Mentre nel testo del progetto unificato l’ascolto era rimesso alla valutazione discrezionale del giudice ed era assimilato ai mezzi di prova (“può assumere… mezzi di prova, nonché, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l’audizione dei figli minori”) la norma definitiva limita la discrezionalità del giudice, ma pone una cesura rispetto alla previsione della facoltà di assumere anche d’ufficio mezzi di prova il che rende anche lessicalmente evidente che l’audizione non può essere considerato un mezzo di prova.

continua

* L'articolo fa parte di un intervento in corso di pubblicazione sulla rivista "Questione Giustizia"