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L'affidamento condiviso dei figli naturali (16.3.06)

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L'affidamento condiviso dei figli naturali di Carmelo Padalino*

1. L’affidamento condiviso dei figli naturali: autorità giudiziaria competente.

L’art. 4, secondo comma, della legge di riforma, dispone che «le disposizioni della presente legge si applicano anche … ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».

È di fondamentale importanza, per le consequenziali ricadute dal punto di vista pratico, stabilire a quale autorità giudiziaria dovranno rivolgersi i genitori non uniti in matrimonio (le coppie di fatto) qualora vogliano ottenere la regolamentazione dell’affidamento e dell’esercizio della potestà genitoriale sui loro figli, nonché l’emissione dei consequenziali provvedimenti in tema di mantenimento del minore e di assegnazione della casa familiare.

La competenza spetterà al Tribunale ordinario ovvero al Tribunale per i minorenni?

continua

* Avvocato, Direttore del sito internet www.affidamentocondiviso.it.

Il testo del presente intervento fa parte di un commentario sulla legge n. 54/06 che l'Autore ha predisposto per la casa editrice Giappichelli, in corso di pubblicazione.