L'affidamento condiviso dei figli naturali di Carmelo Padalino*
1. L’affidamento condiviso dei figli naturali: autorità giudiziaria competente.
L’art. 4, secondo comma, della legge di riforma, dispone che «le disposizioni della presente legge si applicano anche … ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».
È di fondamentale importanza, per le consequenziali ricadute dal punto di vista pratico, stabilire a quale autorità giudiziaria dovranno rivolgersi i genitori non uniti in matrimonio (le coppie di fatto) qualora vogliano ottenere la regolamentazione dell’affidamento e dell’esercizio della potestà genitoriale sui loro figli, nonché l’emissione dei consequenziali provvedimenti in tema di mantenimento del minore e di assegnazione della casa familiare.
La competenza spetterà al Tribunale ordinario ovvero al Tribunale per i minorenni?
* Avvocato, Direttore del sito internet www.affidamentocondiviso.it.
Il testo del presente intervento fa parte di un commentario sulla legge n. 54/06 che l'Autore ha predisposto per la casa editrice Giappichelli, in corso di pubblicazione.