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Documento congiunto ANM e AIMMF sui progetti di riforma della giustizia minorile (4.3.02)

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L’intervento congiunto della Associazione nazionale magistrati e della Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

Attorno alla giustizia minorile infuria da qualche tempo una violenta campagna, non priva di spunti francamente denigratori, condotta attraverso la stampa ed il palcoscenico televisivo con messaggi che giocano quasi esclusivamente sull’interesse suscitato da fatti di sangue e sulla facile emotività stimolata dalla narrazione di vicende familiari tragiche ed altamente complesse, utilizzando una forma di spettacolarismo che prescinde da qualsiasi informazione corretta, obiettiva e sufficientemente completa sui fatti, i processi, le leggi che nel nostro Paese regolano questo delicato settore.

In questo del tutto particolare clima, il 1° marzo 2002 il Consiglio dei Ministri ha approvato due disegni di legge in tema di giustizia minorile.

In estrema sintesi, si prevede: la soppressione delle competenze civili del tribunale per i minorenni (esempio adozioni nazionali ed internazionali, interventi limitativi o ablativi sulla potestà genitoriale, affidamento dei figli naturali) e il trasferimento delle medesime al tribunale ordinario con istituzione, a organico invariato, di una sezione specializzata, composta di soli giudici togati, addetta alla trattazione di tutti i procedimenti in materia di minori, di famiglia, di stato e capacità delle persone; il mantenimento del tribunale per i minorenni, con riduzione dei componenti onorari, per l’esercizio delle sole funzioni penali; un sostanziale inasprimento nella repressione dei reati commessi da minori, con ridimensionamento degli spazi operativi per un recupero sociale degli stessi.

Auspicando il sollecito superamento di un clima incompatibile con qualunque serio intento riformatore, e l’affermarsi dello spirito di collaborazione istituzionale cui il Governo sembra costantemente richiamarsi, l’ANM e l’AIMMF osservano:

a) la magistratura associata da lungo tempo sostiene con fermezza l’opportunità dell’unificazione delle competenze in materia di minori e famiglia in un apposito tribunale o in una sezione specializzata, con elevata autonomia organizzativa e competenza esclusiva, che giudichi in composizione monocratica, collegiale togata o collegiale allargata, con l’apporto degli esperti, a seconda delle materie;

b) è imprescindibile il mantenimento in capo ad un solo organo delle competenze civili e penali, per una reale armonizzazione degli interventi volti anche alla prevenzione e al recupero del minore deviante;

c) è essenziale il mantenimento della componente onoraria (quanto meno) con riferimento ai giudizi di adottabilità e sulla potestà dei genitori; infatti, solo l’apporto diretto e dialettico degli esperti nella trattazione e nella decisione dei casi garantisce una vera specializzazione dell’organo giudicante in un settore che vede quale elettivo criterio-guida dell’azione giudiziaria l’esclusivo interesse del minore e presuppone la compresenza di saperi extragiuridici (psicologici, psichiatrici, sociologici, pedagogici ...), imprescindibile per meglio percepire la realtà e prevedere gli effetti dell’intervento giurisdizionale; alla necessità di un siffatto sapere integrato non potrebbe certo sopperire il ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio, se non altro perché attraverso l’indagine peritale la valutazione del caso “si fissa” in un ben preciso momento storico, mentre la situazione di ogni minore è in continua naturale evoluzione ed il costante controllo della stessa è essenziale al fine di garantire l’assunzione di un corretto, pertinente ed efficace provvedimento a tutela;

d) la magistratura associata, e in specie quella minorile, da almeno un decennio sostiene la necessità di una regolamentazione del processo minorile secondo i principi costituzionali del giusto processo; molto si è fatto attraverso l’applicazione e la diffusione di prassi garantiste generalmente apprezzate, cui si è affiancata un’opera di continuo approfondimento, anche grazie all’apporto dell’avvocatura e delle università, in vista di possibili interventi riformatori; i risultati di questi studi e di queste analisi sono a disposizione del legislatore, dal momento che del processo, delle sue regole, delle sue garanzie, del diritto di difesa, della necessità di osservare e garantire anche in questo particolare tipo di giudizi il principio della loro ragionevole durata, nel progetto governativo (che si occupa solo del rito proprio del giudizio di separazione personale) non si fa parola;

e) non si comprende l’utilità delle prospettate modifiche del trattamento riservato ai minori in ambito penale, queste comportando per contro una pesante limitazione degli interventi volti al recupero educativo e sociale degli stessi; deve sottolinearsi, comunque, che nel nostro Paese non si registra un aumento della devianza minorile e che ciò è forse anche frutto del buon lavoro di prevenzione e reinserimento operato attraverso l’intervento dei Tribunali per i Minorenni.

f) è essenziale che il giudice per la famiglia abbia la concreta possibilità di avvalersi di operatori dei servizi veramente competenti e presenti, in numero sufficiente, su tutto il territorio, così da essere in grado di intervenire con sollecitudine in tutti quei casi che li vedono quali ausiliari dell’organo giudicante; deve essere scongiurato il rischio di conflitti di competenze al loro interno, così come deve evitarsi che questioni meramente burocratiche possano paralizzare un loro efficace e tempestivo intervento.

È indispensabile che il giudice della famiglia conservi una forte specializzazione.

Fin troppo facile è, invece, prevedere che il giudice delineato dal Governo, senza l’assicurazione di una competenza esclusiva per materia ed inserito in un tribunale ordinario, sarebbe ben presto chiamato a colmare vuoti esistenti in altri settori, perdendo di fatto ogni sua specializzazione, vanificando l’efficacia stessa del suo intervento e non riuscendo a prestare quel servizio altamente professionale, attento e modulato in rapporto alle esigenze dei soggetti più deboli che l’ordinamento e la società stessa richiedono.

E quale sia il danno che verrebbe così a ripercuotersi sui Cittadini è sin d’ora ben evidente, tanto da suggerire la necessità di un dibattito aperto, sereno e costruttivo su ogni ipotesi di riforma, nell’interesse primario del buon funzionamento della giustizia in un settore che vede in considerazione i valori essenziali della famiglia e dei cittadini tutti.

Roma 4 marzo 2002
Associazione nazionale magistrati
Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia