Post Formats

Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in vigore dal 16/10/2017), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172; articolo 19 bis "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici" (16.2.2018)osizioni integrativ

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Art. 19-bis Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche