Post Formats

Corte Costituzionale, sentenza 18 dicembre 2017, numero 272, sulla legittimità costituzionale dell'art. 263 codice civile in relazione all'interesse del minore (19.2.2018)

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il Tribunale per i minorenni di Milano, in un procediento per l’accertamento delllo stato di abbandono di un minore, autorizza il curatore speciale a proporre azione ex art. 263 cod. civ., di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, avanti al Tribunale Ordinario. Infatti dalle indagini effettuate dalla Procura per i minorenni era emerso che il minore era nato da maternità surrogata, con ovodonazione.

Il Tribunale Ordinario dichiara che il minore non è figlio della donna che lo ha riconosciuto. La decisione viene impugnata e la Corte d’Appello solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 cod. civ. per contrarietà agli artt. 2,3,30,31 e 117 comma primo (e 8 CEDU) della Costituzione, in quanto non prevede che l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità possa essere accolta solo se risponde all’interesse del minore. Questo perché invece l’art. 263 cit. viene ritenuto presidio della rispondenza piena fra stato civile e realtà biologica.

La Corte Costituzionale rigetta la questione in quanto, per via interpretativa, ritiene bilanciabile la rispondenza a verità dello status filiationis, con altri interessi coinvolti, in particolare con l’interesse concreto del minore. Nella sentenza, la Corte richiama le riforme normative, nonché proprie precedenti pronunce e pronunce di legittimità e di merito, sulla base delle quali si ricava “da tempo, l’immanenza dell’interesse del minore nell’ambito delle azioni volte alla rimozione dello status filiationis”. Ciò posto, la Corte specifica che la regola di giudizio che il giudice deve applicare è costituita da molte variabili, fra cui la durata del rapporto fra persona che ha riconosciuto e minore, la modalità del concepimento, della gestazione, l’esistenza di strumenti giuridici di tutela del legame fra minore e genitore sociale (e cita l'adozione in casi particolari), nonché l’elevato grado di disvalore che ha nel nostro ordinamento la maternità surrogata.

Interessante che l’ordinanza di remissione della Corte d’Appello citi, fra le altre fonti, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010, per una giustizia a misura di minore.

comunicato del https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20171218160743.pdf