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Corte d'Appello Torino, 21 febbraio 2017 - Sulla sentenza della Corte di Cassazione di revocazione di sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità (18.3.2017)

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Autorità giudiziaria: Corte d'Appello di Torino

Estensore: Lanza

Tipo e data provvedimento: sentenza 21 febbraio 2017

Sommario: Il giudizio d'appello su rinvio della Corte di Cassazione vedi- che ha accolto il ricorso per revocazione della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di adozione - riporta la situazione processuale attuale a quella esistente nel precedente giudizio di appello sull'accertamento dello stato di abbandono vedi . Ciò avviene mediante una fictio giuidica che non può incidere sulla sostanza di una sentenza (quella di adozione) costitutiva di status. In base a questa fictio, nel giudizio d' appello, nei limiti imposti dal giudice della revocazione, la minore è considerata in affido a rischio giuridico ed è necessaria la presenza del tutore e del curatore speciale del minore; non vi è luogo a provvedere sulla sospensione degli effetti dell'adozione. Il giudice della revocazione non si è prounciato sulla sentenza di adozione, dunque il giudice dell'appello non ha alcun vincolo sul punto. Le parti della sentenza di adozione (costitutiva di status) non possono intervenire nel giudizio di appello, non essendo litisconsorti necessari ed essendo la loro identità protetta da segreto penalmente tutelato.

Nel giudizio d'appello, la Corte è chiamata a rivalutare ex novo il merito, anche relativamente alla situazione attuale, alla luce del principio del best interest of the child. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare, di cui all'art. 8 CEDU, deve essere valutato in relazione all'effettività dei legami Sotto altro profilo, sempre in relazione all'art. 8 CEDU, il diritto del minore a vivere nella propria famiglia d'origine e il correlativo divieto di ingerenza dello Stato, trova un limite di diritto interno nell'art. 8 l. 184/1983 La mancata costituzione di un autentico rapporto filiale fra genitori appellanti e minore, non è da imputare all'ingerenza dello Stato, che ha allontanato la minore dai genitori quando questa aveva pochi giorni di vita. Tale ingerenza è infatti giustificata e proporzionata ex art. 8 punto 2 CEDU, dalla sussistenza dello stato di abbandono morale della minore, dovuto all'ineliminabile inadeguatezza genitoriale, determinata da precise caratteristiche di personalità dei genitori, accertate mediante CTU e ampia istruttoria (anche relativamente agli incontri tra minore e i suddetti genitori). Il "pregiudizio dell'età" è stato valutato in modo congruo dai consulenti d'ufficio (concordi sull'approccio al tema anche i consulenti di parte). La sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino è quindi confermata, con riferimento alla dichiarazione dello stato di adottabilità vedi .

Testo: vedi

Testo della sentenza della successiva Corte di Cassazione 3594/2018 vedi