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Corte d'Appello di Torino, sentenza 1° luglio 2009 - In tema di rappresentanza del minore nel procedimeno di adottabilità (30.10.09)

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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Castellani

Tipo e data provvedimento: sentenza 1° luglio 2009

Sommario: per poter ravvisare l’esistenza di una nullità del procedimento (di adottabilità) per violazione del principio di cui all’art. 78 cod. proc. civ. occorre che, nel caso di nomina al minore di un tutore provvisorio, vi sia stato da parte di tale rappresentante un qualche atto o comportamento concreto, non in linea con il perseguimento dei compiti istituzionali di rappresentanza, cura e assistenza del minore, ad esso spettanti.

La dottrina ha utilizzato, al riguardo, l’espressione, assai indicativa, di “disfunzionalità nella rappresentanza degli interessi” del rappresentato. Qualora ciò si verifichi é indubitabile si imponga la nomina di un curatore speciale, anche se l’esigenza di evitare un affastellarsi di figure chiamate a rappresentare il minore nell’ambito della procedura, consiglia, come di regola già avviene, la nomina quale curatore di un avvocato, che riassuma nella sua persona i due ruoli di rappresentante nel processo e di difensore. Al di fuori delle ipotesi di conflitto di interessi tale strada, che consente di assicurare al minore la difesa tecnica e una rappresentanza specifica nel procedimento di adottabilità, tenendo anche conto delle ragioni di opportunità evidenziate, é preferibile, ma il fatto che non sia stata seguita non consente nel caso di ritenere violate le norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa.

Testo: vedi