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Corte Costituzionale, ordinanza n. 330 del 4 novembre 2003 - Verso una de-specializzazione del giudice minorile? (4.11.03)

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Corte Costituzionale, ordinanza n. 303 del 4 .11.2003.

Verso una de-specializzazione del giudice minorile?

Si segnala l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 330 del 2003, depositata in data 4.11.03, perchè affronta una delle fondamentali questioni che si dibattono in materia di giustizia minorile e cioè quella della specializzazione del giudice.

Tale questione costituisce anche uno dei temi in discussione in questi giorni alla Camera dei Deputati, essendo in via di approvazione il disegno di legge governativo n. 2517, intitolato “Delega al Governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonchè per l’individuazione di procedimenti in materia di separazione di coniugi e divorzio“, che prevede la soppressione della competenza dei tribunali per i minorenni e la devoluzione delle materie dei minori e della famiglia ad una sezione specializzata presso il tribunale ordinario.

Un esame “a caldo” del provvedimento - che naturalmente non costituisce un precedente vincolante, trattandosi di un’ordinanza che rileva l' infondatezza della questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro – suscita alcune riflessioni sulla tendenziale de-specializzazione dell’organo giudiziario minorile ad opera di alcune prassi giurisprudenziali, che risulteranno ancor più incisive in relazione a quanto previsto nel ddl governativo n. 2517, qualora dovesse essere approvato dal parlamento.

La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare della possibile incostituzionalità della normativa che consente di costituire un collegio giudicante presso il tribunale per i minorenni con dei giudici estranei all’organo specializzato, attraverso gli istituti dell’applicazione e della supplenza di alcuni magistrati ordinari da parte del presidente della corte d’appello, qualora uno o tutti i magistrati siano impediti a comporlo nei casi di incompatibilità - diritto vivente, come eccepito dal T.M. di Catanzaro - in alternativa alla trasmisione delgi atti del procedimento ad altro tribunale per i minorenni, ha affermato che “ ... stando ai termini della questione posta dal rimettente, va ribadito che le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo e una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, nonché dall'apporto di altri operatori che ne preparano o fiancheggiano l'attività e dalle specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile (v. sentenza n. 222 del 1983 e i precedenti dalla stessa richiamati, nonché, con particolare riferimento ai membri non togati, ordinanza n. 172 del 2001)..” e ciò “.. anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale per i minorenni nel rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario, la specializzazione del giudice minorile, finalizzata alla protezione della gioventù sancita dalla Costituzione, è assicurata dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall'apporto degli esperti laici...”.

In buona sostanza, la Corte ha disatteso la considerazione dei giudici rimettenti secondo cui “...la componente togata dei collegi giudicanti e la relativa provvista non siano irrilevanti ai fini della tutela degli imputati minorenni, come sarebbe dimostrato dalla disciplina che l’ordinamento della giustizia minorile riserva alle esigenze di specializzazione dei giudici minorili mediante le norme che sanciscono stabilità di funzioni e l’autonomia dei relativi uffici giudicanti e requirenti..” ( v. ord.n. 330/03 citata).

Il provvedimento della Corte Costituzionale suscita preoccupazione perchè in presenza di un sistema in cui è prevista l’esclusività dell’organo giudiziario minorile vengono create delle “brecce” alla specializzazione in concreto dell’organo giudicante ( supplenze e applicazioni di magistrati “ordinari” presso i collegi giudicanti minorili in alternativa alla trasmissione del procedimento ad altro tribunale per i minorenni), confondendo la struttura complessiva dell’organo, con la possibilità concreta che tale organo sia veramente specializzato anche nei suoi singoli membri.

Il richiamo fatto nell’ordinanza della Corte alla presenza nei collegi della componente degli esperti laici quali garanti della specializzazione è certamente apprezzabile -anche in relazione al discutibile ridimensionamento di tale ruolo nella previsione del ddl n. 2517- ma, a nostro avviso, non è garanzia piena della specializzazione , soprattutto se si considera, la loro possibile riduzione numerica nei collegi penali (e, addirittura la loro soppressione nella materia civile), come previsto dal ddl citato e, quindi, l'assoluta mancanza di possibilità di incidere nelle decisioni in un collegio composto da maggioranza di togati.

Le perplessità per il futuro sono poi aggravate dalla previsione di una specializzazione dei giudici minorili che non viene supportata , come è ora, dall’esercizio esclusivo delle funzioni .

Il ddl citato prevede infatti che ai giudici assegnati alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari potranno essere devoluti anche altri affari civili, con adeguata motivazione, in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste nella legge delega ( art. 1 comma 2 del ddl n. 2517).

In concreto, appare arduo comprendere come potranno essere garantite le richiamate esigenze costituzionali di tutela dei minori da parte di una sezione specializzata , che di fatto potrà - anche se in casi eccezionali - svolgere funzioni di tutt’altra natura (ad es. fallimentare, responsabilità civile, ecc.) e con collegi che potranno essere composti, all’esigenza, anche da magistrati togati non specializzati che operano all'interno del tribunale. Tale evenienza peraltro sarà agevolata dalla possibilità di uno spostamento dei magistrati all'interno dell'ufficio con un provvedimento del presidente del tribunale e non già con un decreto di applicazione o suppplenza in sede distrettuale da parte del presidente della corte d'appello, come è invece previsto nella normativa attuale.

4.11.03 - Dott. Luciano Spina

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