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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Giancola

Tipo e data provvedimento: sentenza 15 settembre 2011, n. 18867

Sommario: il netto rifiuto di qualsiasi rapporto con la madre manifestato dalla figlia minorenne ed avuto riguardo al suo superiore e prevalente interesse nonchè all'incapacità dei genitori di evitare conflitti tra di loro in funzione di tale interesse, giustifica l'affidamento esclusivo al padre, sia pure con conferimento ai servizi sociali dell'incarico di tentare il ripristino dei rapporti con la madre.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione 

Estensore: Tagliaferri

Tipo e data provvedimento: sentenza  11 agosto 2011, n. 17191

Sommario: l'affidamento condiviso può essere escluso a fronte di un comportamento gravemente denigratorio di un genitore nei confronti dell'altro

 

Testo: vedi 



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Campanile

Tipo e data provvedimento: sentenza 21 giugno 2011, n. 13630

Sommario: «Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento per i figli devono essere presi in considerazione una serie di parametri che, all’esito di una valutazione olistica e comparata, portino ad una individuazione dell’apporto di natura economica a carico del genitore che, essenzialmente, tenga conto delle esigenze dei minori. Esigenze che, pur collegate all’età, non possono prescindere – nel rispetto del principio di proporzionalità che presiede all’obbligo di mantenimento – dalle risorse economiche dei genitori, dal tenore di vita già goduto e, in definitiva, dalle aspettative che derivano, o possono derivare, dalla collocazione sociale della famiglia» (massima affidamentocondiviso.it)



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Campanile

Tipo e data provvedimento: sentenza 10 maggio 2011, n. 10265

Sommario: La legge 8 febbraio 2006 n. 54, con l’espressione «procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati» (contenuta nell’articolo 4, comma 2), ha inteso disciplinare tutti i rapporti tra genitori e figli naturali, senza alcuna limitazione alle ipotesi caratterizzate da controversie in atto. Ne consegue che, stante l’esigenza di una disciplina sostanzialmente omogenea fra figli legittimi e naturali, l’articolo 317-bis, comma 2, del Cc, salva la previsione dell’esercizio della potestà da parte dei genitori conviventi, è stato tacitamente abrogato dalla legge 54/2006, risultando con la stessa totalmente incompatibile.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore:

Tipo e data provvedimento: sentenza 31 marzo 2011, n. 7504

Sommario: ribadisce il principio che quando il minore versa in uno stato di abbandono non è sufficiente una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo; inoltre si sofferma su alcuni aspetti della liquidazione delle spese processuali nei giudizi di adottabilità e sui compensi al Curatore speciale del minori.



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Autorità giudiziaria: Corte Costituzionale

Estensore: Criscuolo

Tipo e data provvedimento: sentenza 7 marzo 2011

Sommario: ha dichiarato la infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 250 c.c., nei sensi di cui in motivazione, sollevata dalla Corte d'Appello di Brescia vedi affermando che "....al detto minore va riconosciuta la qualità di parte nel giudizio di opposizione di cui all'art. 250 cod. civ. E, se di regola la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale.



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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Milano

Estensore: Villa

Tipo e data provvedimento: decreto 10 dicembre 2010

Sommario: A seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione (sentenza 12293/10, pubblicata in questo sito internet - vedi) del decreto n. 3957/08 emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in materia di sottrazione internazionale di minori, il decreto in data 10 dicembre 2010 dello stesso Tribunale per i minorenni affronta una serie di questioni, tra le quali:



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Autorità giudiziaria: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Tipo e data provvedimento: sentenza 2 novembre 2010

Sommario: In caso di conflittualità tra i genitori, al fine di creare le condizioni necessarie alla realizzazione del diritto di visita tra il genitore non collocatario ed il figlio minore, l’autorità giudiziaria deve prendere misure dirette e specifiche, volte al ripristino del rapporto tra il genitore ed il figlio; in particolare, deve essere utilizzata la mediazione dei servizi sociali per rendere le parti più collaborative.



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Autorità giudiziaria: Corte d'Appello di Bari

Estensore: Labellarte

Tipo e data provvedimento: sentenza 13 febbraio 2009

Sommario: Ai fini del riconoscimento nello Stato Italiano dei “parental order” resi nel Regno Unito in forza dei quali è riconosciuta ad una donna la maternità c.d. surrogata su un bambino, deve farsi riferimento alla nozione di ordine pubblico internazionale; a tal fine, il solo fatto che la legislazione italiana vieta, oggi (ma non quando i minori sono nati), la tecnica della maternità surrogata, ed il sol fatto che essa è ispirata al principio (tra l’altro, tendenziale, e, in taluni casi, derogabile), della prevalenza della maternità “biologica” su quella “sociale”, non sono, di per sé, indici di contrarietà all’ordine pubblico internazionale, a fronte di legislazioni (come quella inglese, e quella greca ) che prevedono deroghe a tale principio.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Giancola

Tipo e data provvedimento: sentenze 19 maggio 2010, n. 12293

Sommario: La Convenzione dell'Aja del 1980 in materia di sottrazione internazionale di minori, anche per il caso di titolarità congiunta dei diritti di custodia del minore, postula che i diritti ricompresi nel "diritto di affidamento", il quale espressamente include i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, siano effettivamente esercitati al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o che avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.