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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Campanile

Tipo e data provvedimento: sentenza 20 marzo 2013, n. 7041

Sommario: Nel rinviare gli atti ad altra Corte d'appello , la Cassazione ha annullato il decreto della Corte d’appello, ritenendo che il provvedimento sia “intimamente correlato” alla diagnosi di PAS formulata dal consulente tecnico di ufficio, senza esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle citate conclusioni e senza verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: De Chiara

Tipo e data provvedimento: sentenza 11 gennaio 2013, n. 601

Sommario:
- Con l’affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore – figlio, il Tribunale non abdica al potere spettantegli ai sensi dell’art. 155 c.c., dove – seppur in modo non dettagliato – fornisca comunque delle istruzioni al Servizio delegato; inoltre, la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituisce un limite al diritto del genitore, bensì una disposizione a lui favorevole, che la solleva dall’onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, resta necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi.



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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Trieste*

Estensore: Moreschini

Tipo e data provvedimento: ordinanza 2 maggio 2012

Sommario: Solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 nel testo introdotto dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante “disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori” nonché al titolo VII del libro primo del codice civile), nella parte in cui non prevede che il Presidente del Tribunale per i Minorenni o un Giudice da lui delegato possa procedere d’ufficio all’apertura della procedura per la verifica dello stato di abbandono di un minore.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: San Giorgio

Tipo e data provvedimento: sentenza 13 settembre 2012, n. 15341

Sommario: Esclude la ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso nei procedimenti de potestate, in quanto non ha il carattere della decisorietà e della definitività; tale provvedimento non risolve un conflitto fra parti processuali in contesa per l'attribuzione di un bene della vita e non è munito del carattere della definitività poiché, assunto "allo stato", può successivamente essere soggetto a revisione col mutare delle condizioni legittimanti, e comunque attiene al controllo esterno esercitato dal giudice sulla potestà e difetta pertanto del requisito della stabilità che è tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Campanile

Tipo e data provvedimento: sentenza 8 giugno 2012, n. 9372

Sommario: In tema di mantenimento dei figli, le spese "straordinarie" sono quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui gli stessi sono inseriti. Ne consegue che la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia» (massima affidamentocondiviso.it)



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Campanile

Tipo e data provvedimento: sentenza 17 maggio 2012, n. 7773

Sommario: ha confermato l'indirizzo espresso da Cass., Sez. un., 21 ottobre 2009, n. 22238 , che richiede che degli esiti del'ascolto del minore si tenga conto, specificando che "Naturalmente le valutazioni del giudice, in quanto doverosamente orientate a realizzare l’interesse del minore, che può non coincidere con le opinioni dallo stesso manifestate, potranno in tal caso essere difformi: si impone, tuttavia, un onere di motivazione la cui entità deve ritenersi direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al figlio".



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Grossi

Tipo e data provvedimento: sentenza 16 dicembre 2011, n. 329

Sommario: ha dichiarato dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Didone

Tipo e data provvedimento: sentenza 23 settembre 2011, n. 19450

Sommario: è esclusa la possibilità di dichiarare l'efficacia in Italia di un provvedimento di kafalah che riguarda un cittadino italiano che non abbia alcun rapporto di familiarità con il minore straniero e che nè voglia, nè possa, pervenire ad includerlo, come figlio, nel suo nucleo familiare assumendone la rappresentanza ad ogni effetto: ad assicurare ai cittadini italiani l'inserimento nella propria famiglia, come figlio, di un minore straniero versante in stato di abbandono, è posta la normativa della legge n. 184 del 1983 e le successive integrazioni, attuative in via immediata ed esclusiva delle norme della Convenzione de L'Aja del 1993, la quale rappresenta l'unico ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di protezione dei minori stranieri abbandonati e le richieste di inserimento familiare dei cittadini, e cioè una sintesi, che per la delicatezza delle posizioni coinvolte e per la cogenza della attuazione di norme sopranazionali, impedisce alcuna elusione o disapplicazione.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Dogliotti

Tipo e data provvedimento: ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354

Sommario: l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa e, conseguentemente, nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione è competente il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, ad adottare i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole dei genitori, quali, tra gli altri, l'allontanamento del figlio e l'affidamento all'altro genitore o ad un terzo.