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Autorità giudiziaria: Corte d'Appello di Torino

Estensore: Lanza

Tipo e data provvedimento: sentenza 21 febbraio 2017

Sommario: Il giudizio d'appello su rinvio della Corte di Cassazione vedi- che ha accolto il ricorso per revocazione della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza di adozione - riporta la situazione processuale attuale a quella esistente nel precedente giudizio di appello sull'accertamento dello stato di abbandono vedi . Ciò avviene mediante una fictio giuidica che non può incidere sulla sostanza di una sentenza (quella di adozione) costitutiva di status. In base a questa fictio, nel giudizio d' appello, nei limiti imposti dal giudice della revocazione, la minore è considerata in affido a rischio giuridico ed è necessaria la presenza del tutore e del curatore speciale del minore; non vi è luogo a provvedere sulla sospensione degli effetti dell'adozione. Il giudice della revocazione non si è prounciato sulla sentenza di adozione, dunque il giudice dell'appello non ha alcun vincolo sul punto. Le parti della sentenza di adozione (costitutiva di status) non possono intervenire nel giudizio di appello, non essendo litisconsorti necessari ed essendo la loro identità protetta da segreto penalmente tutelato.



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione, Sezioni Unite

Estensore: Giusti

Tipo e data provvedimento: sentenza n. 1946/17, del 20 dicembre 2016-25 gennaio 2016

Sommario: Le Sezioni Unite hanno statuito che: “(…) in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorchè il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorchè la dichiarazione iniziale per l’anonimato non sia rimossa in seguito all’interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità (…)” La pronunzia é stata adottata ai sensi dell'art. 363 c.p.c. (ricorso nell’interesse della legge promosso dalla procura generale della Cassazione).



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Autorità giudiziaria: T.M. Campobasso

Estensore: Mancini

Tipo e data provvedimento: ordinanza 12 febbraio 2015

Sommario: Dichiara la infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità dell’art. 38 disp. att. c.c., come modificato dal D.Lgs. 154/2013, sollevata per eccesso di delega legislativa e violazione degli artt. 76 e 77 Cost. nella parte in cui attribuisce la competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie inerenti al diritto dei nonni al Tribunale per i minorenni invece che al Tribunale ordinario, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 111 Costituzione, per intrinseca irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione delle tutele.



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Autorità giudiziaria: Corte Costituzionale

Estensore: Lattanzi

Tipo e data provvedimento: sentenza n.1 , del 12-22 gennaio 2015

Sommario: La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: De Chiara

Tipo e data provvedimento: sentenza n. 24001, del 26 settembre -11 novembre 2014

Sommario: La Corte nel confermare lo stato di adottabilità del bambino già assunto nei precedenti gradi di giudizio, sulla base del fatto che il minore non era figlio biologico dei 'presunti genitori' che all'ingresso in Italia lo avevano dichiarato come tale, bensì figlio di una madre Ucraina in esito a gestazione surrogata senza alcun apporto biologico da parte della 'coppia committente', ha affermato il contrasto con l'ordine pubblico italiano dell'istituto della surrogazione di maternità vietato dalla legge sulla procreazione assistita.



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Autorità giudiziaria: Tribunale di Roma

Estensore: Albano

Tipo e data provvedimento: ordinanza 8 agosto 2014

Sommario:

Il caso riguarda due coppie che intendevano assumersi la responsabilità genitoriale su gemelli nascituri sulla base di due diversi titoli genitoriali, quello genetico e quello biologico, di chi ha portato avanti la gestazione, a seguito dello scambio di embrioni avvenuto presso l’ospedale. Nelle more del giudizio ex art. 700 c.p.c. la madre biologica ha portato a termne la gravidanza e sono nati i due bambini.



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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Bologna

Estensore: Spadaro

Tipo e data provvedimento: ordinanza 5 maggio 2014

Sommario: Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma I, disp. att. c.c. nella parte in cui prevede che «sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile», limitatamente alla parte in cui include l’art. 317-bis (procedimeto che disciplina la legittimazione degli ascendenti a promuovere un giudizio per far valere il loro diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni), per violazione degli artt. 76, 77 e 3, 111 della Costituzione..



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Autorità giudiziaria: Tribunale per i minorenni di Bologna

Estensore: Spadaro

Tipo e data provvedimento: ordinanza 11 novembre 2013

Sommario: Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p. e dell’art. 1 comma I D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, nella parte in cui prevedono che, nel giudizio minorile, la composizione del Tribunale per i Minorenni in funzione di GIP sia quella monocratica e non quella collegiale



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Autorità giudiziaria: Corte Costituzionale

Estensore: Grossi

Tipo e data provvedimento: sentenza 22 novembre 2013, n. 278

Sommario: dichiara la illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983 n. 184 nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione (attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza).



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Autorità giudiziaria: Corte di Cassazione

Estensore: Salmè

Tipo e data provvedimento: sentenza 10 luglio 2012 - 16 settembre 2013, n. 21108

Sommario: Non può essere rifiutato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell’interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito.