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Sintesi e commento del ddl n. 2517 approvato dalla Commissione Giustizia della Camera (8.8.03)

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Commissione Giustizia della Camera: terminato l'esame degli emendamenti al ddl n. 2517.

Nella seduta della Commissione Giustizia del 31 luglio u.s., è terminato l'esame degli emendamenti al testo del ddl n. 2517. Il ddl è stato quindi trasmesso all'esame delle commissioni competenti per i rispettivi pareri.

Alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari, il ddl tornerà alla Commissione Giustizia per l'approvazione definitiva e per il conferimento del mandato al relatore per sostenere il testo in aula.

Il testo approvato dalla maggioranza parlamentare all’interno della Commissione Giustizia, con l’astensione dei rappresentanti dell’UDC e con l’assenza dei rappresentanti dei partiti dell’opposizione, allontanatisi per protesta, è composto da 16 articoli ( invece dei 17 del testo originario ) e può essere sintetizzato nei seguenti punti:

a) devoluzione alle sezioni specializzate dei tribunali ordinari di tutte le materie di competenza del tribunale per i minorenni ( civile, penale, amministrativa), unitamente a quelle devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e allo stato e alla capacità delle persone ( art. 2, comma 1 del ddl );

b) le sezioni specializzate vengono costituite mediante delega conferita al Governo, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, secondo i seguenti criteri: 1) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le Corti d’Appello; 2) nelle sedi dei Tribunali rispondenti ai requisiti di un adeguato organico, nonchè presso quelli individuati in base all’equa distribuzione del carico di lavoro e all’adeguata funzionalità degli uffici giudiziari.

Dove la sezione non viene istituita, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per assicurare l’operatività della sezione specializzata e del relativo ufficio della Procura della Repubblica, attraverso la previsione di sezioni del Tribunale e uffici del P.M. itineranti ( art. 9 del ddl);

c) ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, con adeguata motivazione, in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste nella presente legge ( art. 1 comma 2);

d) le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni ; ai magistrati della procura possono essere devoluti anche altri affari penali, in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste nel testo de ddl in esame;

e) assegnazione da parte del C.S.M. dei magistrati ordinari, a loro domanda, alle sezioni specializzate ed agli uffici specializzati per la famiglia e per i minori costituiti presso le Procure della Repubblica (art. 3 );

f) precedenza nell’assegnazione alle sezioni specializzate per i magistrati che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di presidente o giudice o procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ovvero presidente o giudice nelle controversie in materia di famiglia ovvero funzioni di giudice tutelare;

g) GIUDICI ONORARI:

1) possono essere nominati psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, pedagogisti, nonchè criminologi e neuropsichiatri infantili e dell’età evolutiva; 2) il g.o. ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione; 3) non partecipa alle decisioni in materia civile, mentre compone il collegio e partecipa alle decisioni in materia penale;

h) l’organico dei magistrati delle sezioni specializzate e degli uffici delle Procure, nonchè del personale amministrativo, sarà determinato con decreto del Ministro della Giustizia, “senza aumento dell’attuale organico complessivo " ( art. 9 , commi 6 e 7 );

i) sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate a norma dell'articolo 68 cpc gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile , quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati per le materie indicate dall’art. 8 del ddl originario;

l) per quanto riguarda le procedure di separazione e di divorzio, il testo approvato il 31.7.03 trasforma in delega al Governo le disposizioni originarie, secondo i criteri di cui all’art. 12;

m) l’art. 14 contiene delega al Governo ad adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti di cui all’art. 336 cod. civ., nonchè a regolamentare i rapporti tra autorità giudiziaria e servizi di cui all’art. 8 (la previsione è rimasta identica a quella contenuta nell’art. 15 bis del ddl come emendato dal governo il 7 marzo scorso ).

L'AIMMF, pur rinnovando il giudizio fortemente negativo sulla complessiva impostazione della riforma ( v., da ultimo, comunicato del 5 agosto 2003 ), deve sottolineare che il testo attuale del ddl recepisce alcune modifiche "migliorative" segnalate dall'associazione e, in particolare:

1) la provvista delle sezioni specializzate per assegnazione da parte del C.S.M. ( sia pure inaccettabilmente ad organico " complessivamente invariato" );

2) la specializzazione dell'ufficio del P.M. ,pur con i limiti previsti dall'art. 5 del ddl;

3) l'introduzione tra le professionalità cui attingere per il reclutamento dei giudici onorari, almeno di quella dei pedagogisti (pur permanendo l'incomprensibile esclusione di altre figure professionali, quali quella degli assistenti sociali).

(A cura del Comitato di Presidenza dell'AIMMF)

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