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Emendamenti presentati dal Governo in data 7 marzo 2003 al testo del disegno di legge n. 2517 in discussione alla Commissione Giustizia della Camera (25.3.03)

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Emendamenti presentati dal Governo in data 7 marzo 2003 al testo del disegno di legge n. 2517 in discussione alla Commissione Giustizia della Camera

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER L’ISTITTUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Art. 1
1. Identico.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni ci dui al comma 1 possono essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art. 2
1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, penale e amministrativa, nonchè quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e minori.
2. Identico

Art. 3
1. Nell’assegnazione dei posti in orgnaico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:
a) abbiano svoloto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;
b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza in materia, o abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile.

Art. 4
1. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di competenza previste dalla presente legge nonchè da privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario.
2. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui agli articoli 90, 145, 166, 194, comma 2, 247 comma 2, 248, 264, 273, 321, 347, 375, comma 2, 394 comma 3, prima parte e 424 del codice civile; in ogni altra materia decide in composizione collegiale con tre magistrati togati di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente. In materia penale, la sezione giudica con te magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d’appello, che la presiede ed un giudice onorario. In funzione di giudice dell’udioenza preliminare la sezione è composta da un giudice togato assistito da un giudice onorario.

Art. 5 Identico

Art. 6 Identico

Art. 6 bis
1. Possono essere nominati giudici onorari, in qualità di esperti: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, nonchè criminologi e neuropsichiatri infantili per l’età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.
2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione. Nelle controversie in materia penale partecipa alla camera di consiglio.

Art. 6 ter
1. Le sezioni specializzate sono istituite presso tutte le Corti di appello, presso tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghji di provincia e presso tutti i tribunali il cui organico e carico di lavoro lo consentano secondo i criteri individuati dall’art. 7.
2. In considerazione di particolari esigenze , il presidente della Corte d’appello, sentito il consiglio giudiziario e il consiglio dell’ordine degli avvocati, può disporre con provvedimento motivato che alcuni procedimenti di competenza della sezione specializzata siano trattati da quest’ultima presso un tribunale in cui la sezione specializzata non sia stata costituita, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizionedel tribunale medesimo e lo stesso abbia sede nel distretto.

Art. 7

1. identico
b). Istituzione delle sezioni specializzate presso tutti i tribunali aventi sede nel capoluogo di provincia.
2. Soppresso
3. Identico
4. Identico
5. Identico
6. Identico
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, l governo può emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma l, con la procedura di cui al comma 3.

Art. 8
1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate a norma dell’art. 68 cpc gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.
2. Identico

Art. 9
1. Le controversie previste della presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altri uffici sono trasferire d’uficio alla sezione specializaata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 7, commi 4 e 5.
2. Il presidente della sezione specializzata fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio disponendone la comunicazione alle parti.
3. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all’ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

Art. 10
1. L’art. 706 cpc è sostituito dal seguente:
“Art. 706 – (Forma della domanda) 1. La domanda di separazione personale si propone con ricporso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza. Nell’ipotesi in cui il coniuge convenuto abbia la residenza all’estero o risulti irreperibile, al domanda si propone innanzi alla sezione specializzata competente in relazione al luogo di ultimo domicilio del convenuto.
2. Ove il coniuge convenuto abbia la residenza e l’ultimo domicilio nel tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla seszione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.
3. Identico

7) una dichiarazione attestante i redditi degli ultimi tre anni.

Art. 11
1. All’art. 707 cpc il primo comma è sostituito dal seguente: “ I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, anche con l’assistenza dei difensori “.
2. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

“4. All’udienza le parti hanno l’obbligo di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonchè la documentazione relativa all’ultima retribuzione percepita “.

Art. 12 Identico, salvo che per la modifica dei seguenti commi dell’art. 708 cpc:
4. Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente, ove rich9iesto, concede un termine per perfezionarel’accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e promuove la procedura di omologazione.

8. La memoria difensiva deve contenere le circostanze di cui al comma 3 dell’art. 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l’oggetto della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l’integrazione impedisce ogni decadenza.
Art. 13 Identico
Art. 14

1. Dopo l’art. 709 cpc sono inseriti i seguenti:
“Art. 709 bis – (trattazione della causa) – il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull’ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l’udienza per l’audizione dei testi e per l’assunzione degli ulteriori mezzi di prova.
In caso di lavoratore autonomo obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento il giudice dispone l’accertamento tramite la polizia tributaria sul reddito e dispone altresì l’accertamento sui beni che si trovano nella disponibilità dell’obbligato, anche se intestati a soggetti diversi.
Al termine dell’istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni ovvero entro un termine non superiore a venti giorni a mezzo di atto depositato in cancelleria.
In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Il giudice istruttore concede altresì , su richiesta delle parti, l’integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.

Art. 709 ter (Udienza di discussione) Identico

Art. 709 quater (Corresponsione dell’assegno a carico del terzo). Su richiesta della parte in favore della quale è stata prevista la corresponsione dell’assegno di mantenimento, il giudice istruttore dispone che questo sia posto a carico del terzo datore di lavoro della parte obbligata.

Art. 15 Identico

Art. 15 bis Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti di cui all’art. 336 del codice civile nonchè a regolamentare i rapporti tra autorità giudiziaria ed i servizi sociali di cui all’art. 8 della presente legge secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) presenza del difensore in tutti i procedimenti relativi all’esercizio della potestà genitoriale;
b) possibilità per il giudice, anche d’ufficio, di emanare provvedimenti temporanei e provvisori immediatamente esecutivi in casi di urgenza nell’interesse del minore;
c) reclamabilità del provvedimento con l’assistenza del difensore;
d) ascolto del minore di anni quattordici in forma protetta;
e) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con l’autorità giudiziaria;
f) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere.

Art. 16 Identico

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