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Giuseppe Pietrapiana: La relazione sulla giustizia minorile della Commissione Parlamentare per l’Infanzia: un’altra voce critica (certamente non “corporativa”) sul progetto di riforma della giustizia minorile (15.3.03)

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La relazione sulla giustizia minorile della Commissione Parlamentare per l’Infanzia: un’altra voce critica (certamente non “corporativa”) sul progetto di riforma.

Dott. Giuspeppe Pietrapiana, Giudice del T.M. di Trento

All’indomani del c.d. maxi-emendamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo scorso, apportante rilevanti modifiche, oltre che al D.d.l. sull’ordinamento giudiziario, anche ai D.d.l. nn. 2501 e 2517 dell’8-14 marzo 2002 sulla giustizia minorile (consultabile anche su questo sito, mentre si è ancora in attesa della consultabilità via internet del testo emendato), ci sembra utile presentare la relazione elaborata dalla Commissione bicamerale parlamentare per l’Infanzia, approvata all’unanimità in data 17 dicembre 2002 (Presidente Maria Burani Procaccini).

- E’ interessante notare anzitutto l’iter del lavoro della Commissione: essa è stata inizialmente incaricata di svolgere un’indagine conoscitiva, avviata nel dicembre 2001, sul fenomeno dell’abuso e sfruttamento dei minori; successivamente, essendo stati nel frattempo presentati i D.d.l. sopra richiamati, la Commissione ha elaborato una serie di considerazioni di più ampio respiro sulle possibili linee di riforma della giustizia minorile, dopo avere svolto numerose audizioni ed approfondimenti conoscitivi centrati su questo specifico punto.

Tali considerazioni sono contenute nell’allegata “relazione tecnica in materia di giustizia minorile ”, che merita di essere letta con attenzione per il notevole livello di approfondimento.

- La Commissione ha evidenziato le seguenti perplessità riguardo al progetto di riforma (a parte quella dell’assegnazione ad organi diversi delle competenze penali e civili, questione che sarebbe ora superata dopo l’emendamento del 7 marzo, con l’abolizione anche della residua competenza penale dei T.M.).

a) In materia civile:

- la mancanza di garanzia quanto alla effettiva esclusività delle funzioni dei giudici delle sezioni specializzate;
- l’azzeramento della componente onoraria, mantenuta invece nella materia penale, non presentando quest’ultima un più accentuato profilo di specificità rispetto alla prima;
- la sempre necessaria collegialità dell’organo giudicante in materia civile, che appare eccessiva per la trattazione degli affari meno complessi, specie con riguardo alle materie già di competenza del giudice tutelare, ove sarebbe più opportuno che il giudice operi in composizione monocratica.
- il silenzio sulla riforma del processo civile minorile, che appare ben più urgente di quella ordinamentale (vengono offerti anche interessanti spunti sui modelli procedimentali adottabili), tanto che in sede di conclusioni si sottolinea la priorità di fornire all’attuale giudice minorile un nuovo modello processuale (rispettando la scadenza del 30.6.2003), prendendosi invece tempi più lunghi per la questione ordinamentale;
- la preferenza accordata ai servizi sociali del Dipartimento della giustizia minorile, in luogo dei servizi socio-sanitari del territorio.

b) In materia penale:

- la presenza di due magistrati togati nell’udienza del G.U.P., con il rischio di accentuare le problematiche di incompatibilità;
- l’esclusione dell’applicabilità della messa alla prova per taluni reati più gravi, laddove per essi basterebbe prevedere un progetto di rieducazione più rigoroso o per un periodo più lungo, che abbia termine solo al momento dell’accertamento di un completo recupero dell’autore del reato;
- la mancata previsione dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti penalmente rilevanti (mediazione penale), pur raccomandati dalle convenzioni internazionali;
- il non avere affrontato la questione del trattamento da riservare ai minori non imputabili o dichiarati immaturi, ove occorre immaginare nuove forme di misure obbligatorie a contenuto educativo.

La relazione verrà trasmessa alle Assemblee Parlamentari: ci si augura che venga tenuta in dovuto conto quando verrà discusso il disegno di legge di riforma. Certo merita rilevo il fatto che le critiche sopra evidenziate provengano da un’istituzione della più variegata rappresentanza politica e che per larga parte coincidano con quelle stesse perplessità sollevate dagli operatori di diritto minorile e dalla stessa A.I.MM.F.

Trento, 18.3.2003 Giuseppe Pietrapiana

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