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L’ultima risoluzione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (12.3.03)

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L’ultima risoluzione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea

La risoluzione del Palamento europeo approvata in data 15 gennaio 2003, ha per oggetto la tutela dei diritti dell’uomo, in particolare l’attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (qui di seguito Carta).

Si tratta di un atto complesso di oltre 50 pagine che, a seguito della verifica dello stato di attuazione dei diritti dell’uomo negli Stati membri, analizza e approfondisce i singoli diritti contenuti negli articoli della Carta riportando di volta in volta raccomandazioni specifiche.

Vengono innanzi tutto richiamati i vari trattati che tutelano i diritti dell’uomo, sollecitando i singoli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a firmarli e a ratificarli.

Rispetto ai diritti del minore vengono richiamate le due Convenzioni principali, ossia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciulli (quest’ultima non ancora ratificata dall’Italia, tuttavia va segnalato che il dibattito parlamentare sta volgendo al termine), inoltre vengono richiamati tra gli altri trattati i due Protocolli facoltativi alla Convenzione di New York contro l’impiego dei bambini nei conflitti armati e contro la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, il Protocollo n.7 alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo (non ancora ratificato dall’Italia), la Convenzione de l’Aja sull’adozione internazionale, la Convenzione europea sull’adozione (non ancora ratificata dall’Italia), la Convenzione europea sullo status giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio (non ancora ratificata dall’Italia), la Convenzione 182 dell’OIL contro le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile, infine la Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale e il suo Protocollo per la lotta alla tratta delle persone in particolare di donne e bambini (anche questi due ultimi trattati non sono ancora ratificati dall’Italia).

In particolare il Parlamento chiede al Consiglio di completare il processo decisionale sulla proposta della Commissione sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

Rispetto ai singoli articoli della Carta, si segnala il riferimento all’articolo 24 sui diritti dell’infanzia, per il quale il Parlamento richiede agli Stati membri di prestare particolare attenzione ai minori che vivono in situazioni svantaggiate, come i minori richiedenti asilo, i minori provenienti da famiglie povere e i minori che vivono negli istituti, nonché alla lotta contro la tratta di minori a fini di sfruttamento sessuale o commerciale, inoltre di garantire a tutti i minori presenti sul territorio il diritto all’istruzione.

Il Parlamento inoltre ritiene che l’affidamento di minori avente come unica motivazione la condizione di vita in grande povertà, rappresenti una violazione dei diritti fondamentali; se non può essere evitato, l’affidamento deve essere considerato, per quanto possibile, temporaneo e mirare al rientro del minore nella sua famiglia; le condizioni dell’affidamento, sia in una famiglia di accoglienza che in un istituto, e la procedura volta ad un’eventuale adozione devono rispettare tutti i diritti della famiglia e del minore in affido; in particolare i genitori devono essere sostenuti per poter continuare ad esercitare pienamente le proprie responsabilità nei confronti del minore e mantenere i legami affettivi necessari al suo sviluppo e benessere.

Per quanto riguarda i minori non accompagnati, è richiesta come “necessaria” la presenza di personale medico e giuridico qualificato nei centri di accoglienza e negli istituti penali.

La detenzione va limitata al minimo, anche nell'ambito della procedura di espulsione.

Inoltre il Parlamento ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito in una sentenza del 10 maggio 2001 che la tutela dei bambini ricade sotto l'area di applicazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo relativa al divieto di uso della tortura. Gli Stati membri hanno un obbligo positivo di difendere i bambini nella loro giurisdizione da un trattamento disumano e umiliante. Ciò vale anche nel caso che a maltrattare i bambini siano singoli attori, ossia non elementi delle istituzioni. Si segnala tra l’altro che l’Italia non ha ancora introdotto il reato di tortura nel codice penale, pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti.

Il diritto di tutela e le necessarie cure per i minori sono spesso in gioco nel caso di bambini che crescono in situazioni di povertà e deprivazione sociale, con conseguenze negative per la salute, la partecipazione sociale e le prestazioni scolastiche.

Inoltre i maltrattamenti e gli abusi sessuali su minori rappresentano ancora un fenomeno di vaste proporzioni.

Infine rispetto all’art.32 della Carta sul divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro, viene presentata una casistica di violazioni nei vari Stati membri. In Francia si constata che i bambini che partecipano a rappresentazioni teatrali durante le vacanze scolastiche non hanno diritto ad un tempo di riposo minimo.

Il tempo di riposo obbligatorio durante le vacanze scolastiche per bambini che frequentano la scuola dell'obbligo non è sufficiente per garantire che possano usufruire appieno dell'istruzione nei seguenti Stati membri: Germania, Svezia e Regno Unito.

In Belgio l'ECSR rileva che i ragazzi inseriti nel sistema d'apprendistato sono svantaggiati nel primo anno di lavoro per quanto riguarda la retribuzione rispetto al salario minimo previsto per legge per gli adulti. Anche in Irlanda e nei Paesi Bassi il salario dei giovani è notevolmente più basso di quello degli adulti. In Italia la legge nazionale relativa all'età minima per il lavoro non viene rispettata a sufficienza; inoltre sia in Italia sia in Lussemburgo non vi sono limitazioni alla durata del lavoro dei giovani, per cui essi hanno settimane lavorative estremamente lunghe. In Spagna mancano numerose misure di tutela per i giovani: ad esempio, non esiste alcuna normativa concernente il lavoro notturno; non vi è un controllo medico per lavoratori di età inferiore ai 18 anni che operano in aziende familiari e per giovani autonomi che non ricadono sotto la normativa sul lavoro; inoltre la legge non garantisce né a bambini che lavorano in un'azienda a conduzione familiare né a giovani lavoratori autonomi il diritto ad usufruire pienamente della scuola dell'obbligo; nella realtà pratica l'età minima per l'inserimento nel lavoro non viene applicata; non si tiene conto della durata massima del lavoro; anche il salario minimo non è sempre assicurato. In Svezia non è garantita una visita medica regolare per i giovani.

E’ indubbiamente da plaudire l’esplicito riferimento della risoluzione ai diritti dei minori, che purtroppo cela l’insoddisfazione per l’ancora insufficiente attenzione prestata dagli Stati membri dell’Unione europea. Basti ricordare che non esiste una competenza specifica a livello europeo per le politiche rivolte ai soggetti di minore età.

Dr Joseph Moyersoen Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano