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Arianna Saulini: Minori e giustizia in Italia alla luce delle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti dell'infanzia (12.3.03)

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MINORI E GIUSTIZIA IN ITALIA ALLA LUCE DELLE RACCOMANDAZIONI DEL COMITATO ONU PER I DIRITTI DELL’INFANZIA

Il Comitato ONU per i diritti del fanciullo ha reso pubbliche lo scorso 31 gennaio le proprie considerazioni sullo stato di applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) in Italia, alla luce di quanto scritto nel secondo Rapporto del Governo Italiano e quanto discusso nell’incontro con una numerosa delegazione governativa composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, del Ministero della Sanità, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero della giustizia e dell’Istat, nella seduta pubblica svoltasi a Ginevra il 16 gennaio.

Il sistema di monitoraggio previsto dalla Convenzione prevede infatti che ogni Paese che ha ratificato la CRC debba sottoporre periodicamente un rapporto (il primo dopo due anni dalla ratifica e successivamente ogni cinque anni) sulla condizione dell’infanzia nel territorio nazionale, seguendo uno schema prefissato dallo stesso Comitato. Un ruolo molto importante in questo processo è assegnato anche alle Organizzazioni non governative, che hanno la facoltà, riconosciuta ed incoraggiata dalla stesso Comitato, di redigere un proprio rapporto alternativo o supplementare, a seconda che riesamini tutti o solamente alcuni degli argomenti affrontati dal rapporto del governo cui si riferisce, il cui contenuto viene discusso e approfondito in un incontro che si svolge nella pre-sessione, generalmente qualche mese prima dell’incontro con le autorità governative.

Il Rapporto Supplementare presentato nel novembre 2001 da un gruppo di 42 organizzazioni non governative italiane (Gruppo di lavoro per la CRC ) si inserisce dunque in tale percorso di verifica. Una delegazione del gruppo è stata poi invitata a Ginevra nella pre-sessione dello scorso ottobre, per esprimere il punto di vista del terzo settore sull’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia..

I dieci membri del Comitato hanno dimostrato un’attenta conoscenza della realtà italiana, confermata dalla puntualità di alcune delle osservazioni mosse, e le raccomandazioni sollevate, oltre a rappresentare un severo richiamo, costituiscono un importante stimolo per il Governo italiano affinché adegui le proprie politiche ai principi sanciti nella CRC e si adoperi per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Tra le questioni sollevate assume particolare interesse dal punto di vista giuridico il richiamo mosso al nostro ordinamento per non avere ancora approvato la legge istitutiva dell’ombudsman per l’infanzia, preoccupandosi anche di chiarirne funzioni e caratteristiche. Tale organismo dovrebbe infatti avere il compito di monitorare a livello centrale ed in maniera indipendente l’applicazione della CRC, essere in grado di ricevere istanze individuali, sollevate dagli stessi minori, compiere indagini sulla presunta violazione di diritti del minore, ed essere organizzato in maniera tale da poter effettivamente seguire e fornire risposte concrete.

Il Comitato si è anche preoccupato di sottolineare la necessità di garantire un coordinamento tra tale struttura ed il difensore pubblico per l’infanzia già esistente in quattro regioni italiane (il problema del coordinamento e la preoccupazione che il processo di devolution in corso possa aumentare il divario tra le varie regioni sono stati più volte sollevati nell’ambito della discussione, come evidenziato in diverse raccomandazioni).

Un'altra questione sulla quale il Comitato si è soffermato in sede di discussione e che puntualmente emerge dalle raccomandazioni è la mancata applicazione dell’ articolo 12 della CRC, secondo cui il minore capace di discernimento ha il diritto di esprimersi liberamente su ogni questione che lo riguarda e la sua opinione deve essere presa in debita considerazione. In particolare, il Comitato ha rilevato come tale diritto non sia sufficientemente riconosciuto e garantito, tra l’altro anche in ambito giudiziario, ad esempio nel caso di separazione e divorzio. L’articolo 12 è uno dei quattro “principi generali” della Convenzione, e racchiude l’innovazione culturale introdotta da questo storico documento che ha segnato il passaggio dal minore oggetto di tutela al minore soggetto di diritti. Il diritto soggettivo del minore ad essere ascoltato e la sua partecipazione attiva ai processi decisori che lo riguardano esprime dunque l’ingresso dello stesso nell’ordinamento giuridico, e ciò spiega l’attenzione e la considerazione assegnata dal Comitato a tale basilare principio.

La nostra legislazione è stata giudicata non adeguata anche per quanto concerne la tutela dei minori nati fuori del matrimonio, e nelle raccomandazioni si chiede la ratifica della Convenzione europea sulla stato giuridico dei minori nati fuori dal matrimonio. Inoltre, con specifico riferimento al diritto all’identità, il Comitato ha chiesto una revisione della legge italiana affinché venga sancito il diritto del minore ad essere sempre riconosciuto dalla madre alla nascita e sia incoraggiato il riconoscimento anche da parte del padre. La questione è abbastanza delicata, e farà sicuramente discutere. Il punto di vista espresso dal Comitato è ovviamente child oriented, ed in quest’ottica ha suscitato stupore durante la discussione il trovare conferma che in Italia una donna sia libera di uscire dall’ospedale dove ha partorito senza riconoscere il proprio figlio ( “che fine ha fatto la regola romana per cui mater semper certa est?” ha chiesto il chairman del Comitato). A sostegno della propria tesi il Comitato ha richiamato anche la decisone della Corte europea per i diritti umani nel caso Marckx c. Belgium.

Infine, ed ovviamente, non sono sfuggite ai dieci esperti le polemiche suscitate dalla riforma sulla giustizia minorile. In sede di discussione era stato espressamente richiesto al referente del Ministero della giustizia italiano quale fosse la sorte dei giudici onorari e se le loro competenze fossero davvero a rischio, chiedendo aggiornamenti sullo status della riforma. In sede di osservazioni scritte, considerato che si tratta ancora di una proposta di legge e che non vi sono state risposte esaustive in merito, le raccomandazioni del Comitato al riguardo sono abbastanza generiche, anche se evidenziano una certa preoccupazione, e rammentano come la riforma della giustizia minorile non potrà prescindere dai principi espressi negli artt. 37, 40 e 39 della CRC e nelle altre norme elaborate dalle Nazioni Unite relative alla giustizia minorile come le Regole minime di Pechino per l’amministrazione della giustizia minorile, le Linee-guida di Riyadh per la prevenzione della delinquenza minorile, le Regole per la protezione dei minori privati della libertà e le Direttive di Vienna relative ai minori nel sistema della giustizia penale.

Le raccomandazioni del Comitato costituiscono un punto di riferimento fondamentale per l’opera di monitoraggio dell’applicazione dei diritti dell’infanzia, ed un valido strumento di lavoro per le ONG che vigileranno affinché il governo centrale si impegni a rispettare gli impegni assunti e migliorare la condizione dell’infanzia in Italia.

Il prossimo rapporto del governo italiano dovrà essere depositato nel 2008. Infatti dati i ritardi accumulati dal Comitato per l’esame dei singoli rapporti nazionali che hanno reso necessario peraltro aumentare da 10 a 18 i componenti e raddoppiare da tre a sei sessioni periodiche annuali, è stato deciso di unificare il terzo rapporto quinquennale al quarto.

Arianna Saulini Children Rights Officer Save the Children Italia