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Legge 6.11.2003, n. 304 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 12.11.2003, n. 263), che modifica l'art. 342 bis, cc, in tema di ordine del giudice civile di protezione contro gli abusi familiari (17.11.03)

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Legge 6.11.2003, n. 304 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 12.11.2003, n. 263), che modifica l'art. 342 bis cod. civ. in tema
di ordine del giudice civile di protezione contro gli abusi familiari (ne é ora possibile la pronuncia anche se il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 342-bis del codice civile, le parole: «qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,» sono soppresse.