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Legge 20 marzo 2003 n. 77 di ratifica della Convenzione europea dei diritti del fanciullo, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (29.4.03)

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LEGGE 20 marzo 2003, n. 77 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2003, supplemento ordinario)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996

Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo della CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996